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mercoledì 13 luglio 2011
Legge sul fine vita e il biotestamento
A voi un giudizio in merito alla neo legge sul fine vita:
ART.1, NO ALL'EUTANASIA. Nel primo articolo si stabilisce il divieto di ogni forma di eutanasia e si riconosce come prioritaria l'allenaza terapeutica tra medico e paziente.
Art. 3
NO ALLA RINUNCIA AD ALIMENTAZIONE ED IDRATAZIONE. Sempre nel terzo articolo, si stabilisce che alimentazione e idratazione assistita potranno essere sospese, se non piu' efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo, ma solo ai pazienti in fase terminale.
FAMILIARI E CONVIVENTI. Se un paziente non dovesse nominare un fiduciario (che può essere sostituito in qualsiasi momento e, se nominato, è l'unico legalmente autorizzato a interagire con il medico sulla dat) i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari nell'ordine previsto dal Codice Civile.
Nota bene: I conviventi non possono essere fiduciari.
FORMA E DURATA DELLE 'DAT' - Le Dichiarazioni anticipata di trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere sottoscritte dal medico curante, hanno validità di cinque anni, sono pienamente revocabili, rinnovabili e modificabili. Non si applicano, però, "quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato" (art. 4). Il ddl stabilisce l`istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento in un archivio unico nazionale informatico (art. 9).
MEDICO. Le volontà espresse dal paziente nelle Dat rimangono non vincolanti per il medico curante: il medico "le prende in considerazione" se non sono "orientate a cagionare la morte o in contrasto col codice deontologico".
Nota bene: le volontà che ha espresso il malato in precedenza non sono vincolanti.
A me vengono i brividi da nausea.....
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